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Sez. L, Sentenza n. 3040 del 02/04/1996 (Rv. 496752 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE | Notifica di sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Difformità di date tra la relata di notifica in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario della notifica - Prevalenza di quest'ultima - Prova della falsità dei dati risultanti dal documento - Querela di falso - Proposizione - Onere relativo - Spettanza.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496752-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE

Allorché, in sede di individuazione del "dies a quo" relativo alla decorrenza del termine breve per l'impugnazione, emerga una difformità di date fra la relata di notifica di una sentenza in possesso della parte notificante e quella consegnata al destinatario dell'atto notificato, la tempestività dell'impugnazione deve essere valutata con riferimento alla data risultante dalla relata di notifica consegnata a quest'ultimo, che non è tenuto a provare l'esattezza delle risultanze dell'atto ricevuto (sul quale soltanto poteva fare affidamento nel computare il termine utile per ricorrere), spettando invece al soggetto che eccepisca la decadenza, secondo i normali principi di distribuzione dell'onere probatorio, di provare, mediante querela di falso, trattandosi di contrasto tra due atti pubblici, la corrispondenza della relata stilata sull'atto in suo possesso all'effettivo svolgimento (quoad tempus) delle formalità di notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)