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Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 02/07/1990 (Rv. 468086 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DIRITTO AL MANTENIMENTO - CONDIZIONI - ADEGUATEZZA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1990-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468086-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE - DIRITTO AL MANTENIMENTO - CONDIZIONI - ADEGUATEZZA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale dei coniugi sorge a condizione che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica tra i due coniugi; peraltro l'adeguatezza dei mezzi a disposizione va valutata con riferimento al contesto nel quale essi hanno vissuto durante il matrimonio, quale situazione condizionante la qualità e quantità dei bisogni emergenti del richiedente, e tenuto conto della sua situazione patrimoniale complessiva, comprendente non solo i redditi in senso stretto, ma anche i cespiti di cui egli abbia il diretto godimento ed ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica (ivi compreso il prezzo ricavato da una vendita immobiliare, in funzione dei diversi modi di investimento della somma). (V 170/87, mass n 449939; (V 5446/81, mass n 416153).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)