Sez. 2, Sentenza n. 6364 del 20/07/1987 (Rv. 454642 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2935 COD. CIV. - RIFERIMENTO AL SOLO INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE - SOSPENSIONE DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI EX ARTT. 2941 E 2942 COD. CIV. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA LEGGE SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PANORAMA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - SOSPENSIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2935 COD. CIV. - RIFERIMENTO AL SOLO INIZIO DEL DECORSO DEL TERMINE - SOSPENSIONE DI QUEST'ULTIMO - CONDIZIONI EX ARTT. 2941 E 2942 COD. CIV. - TASSATIVITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PRETESA SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA LEGGE SULLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PANORAMA.*
L'art. 2935 cod. civ., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, disciplina soltanto l'inizio del decorso del termine prescrizionale e non pone una regola generale suscettibile di essere estesa a tutto il decorso del termine la cui sospensione, costituendo un'ipotesi eccezionale, può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli artt. 2941 e 2942 cod. civ., non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche non contemplate da dette norme. (nella specie, il ricorrente sosteneva che il termine ventennale di prescrizione per non uso del diritto di superficie, ex art. 954 cod. civ., cominciato a decorrere dal momento della Costituzione del diritto stesso, era rimasto sospeso con la successiva entrata in vigore di una legge sulla tutela del paesaggio e del panorama la quale, inibendo nuove costruzioni nella zona, aveva reso giuridicamente impossibile l'Esercizio di quel diritto. La S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso). (V 4191/75, mass n 378539; (V 753/76, mass n 379407; (V 910/72, mass n 357169; (V 1482/71, mass n 351801; (V 340/67, mass n 326207; (V 1615/63, mass n 262433).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 954, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)