Sez. 6, Sentenza n. 5658 del 13/03/1997 Ud. (dep. 13/06/1997) Rv. 209313 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Immutabilità del giudice - Mutamento del giudice - Rinnovazione degli atti di istruzione dibattimentale - Prove dichiarative assunte nel precedente dibattimento - Lettura - Ammissibilità - Previo nuovo esame della persona che aveva reso le dichiarazioni - Necessità inderogabile - Esclusione - Precisazione.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE
In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della persona del giudice, ben può procedersi a dare lettura, a norma dell'art. 511 cod. proc. pen., degli atti della precedente fase dibattimentale, giacché essi sono entrati legittimamente a fare parte del fascicolo del dibattimento e sono quindi pienamente utilizzabili. Ai fini di tale lettura, d'altro canto, non si richiede necessariamente il nuovo esame delle persone già sentite nel precedente dibattimento, in quanto tale nuova attività istruttoria può essere divenuta irripetibile oppure può non essere stata richiesta dalle parti; e l'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen. consente appunto la lettura dei verbali di dichiarazioni non solo dopo l'esame della persona che le ha rese ma anche quando, per qualsiasi ragione, "l'esame non abbia luogo". (Vedi Corte cost., sent. n. 17 del 3 febbraio 1994; ord. n. 99 del 3 aprile 1996)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)