Sez. 2, Sentenza n. 10590 del 01/07/1998 Ud. (dep. 07/10/1998) Rv. 211658 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Rinnovazione del dibattimento per mutata composizione del collegio - Semplice lettura, anche senza consenso delle parti, delle prove assunte dal collegio in diversa composizione - Sufficienza.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE
Nel caso di cambiamento della composizione del collegio giudicante nel corso dell'istruzione dibattimentale, si può legittimamente procedere a rinnovare l'assunzione delle prove - anche senza il consenso della difesa e senza effettuare nuove audizioni - mediante la lettura degli atti precedentemente assunti ed inseriti nel fascicolo del dibattimento, secondo il disposto integrato delle norme contenute negli artt. 511, comma 1, e 480, comma 2, cod. proc. pen. (Affermando tale principio la Corte ne ha posto in evidenza la rispondenza al dettato costituzionale, atteso che la pregressa fase dibattimentale conserva il carattere di attività processuale espletata legittimamente). (V. Corte cost., ord. n. 99 del 3 aprile 1996).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)