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Sez. 5, Sentenza n. 2904 del 15/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212612 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE | Giudice deliberante - Immutabilità rispetto a quello del dibattimento - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1998-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212612-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DELIBERAZIONE - IN GENERE

La necessità che la sentenza sia emessa dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento comporta che la valutazione della prova venga effettuata ad opera delle persone fisiche (o della persona fisica, in caso di giudice monocratico)innanzi alle quali essa è stata raccolta. Nè -senza il consenso delle parti- può farsi luogo, nel dibattimento rinnovato a seguito di mutamento del giudice, alla semplice lettura dei verbali delle prove raccolte precedentemente, in quanto detta lettura, con la conseguente acquisizione degli atti al fascicolo del dibattimento, è consentita solo qualora l'esame del soggetto dichiarante non abbia luogo, vale a dire in quanto le parti non richiedano detto esame, né si oppongano alle predette letture. (V. Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 17 e Corte cost. 3 aprile 1996 n. 99).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 514 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)