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Sez. 2, Ordinanza n. 16346 del 12/06/2024 (Rv. 671702-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE | Indennizzo all'appaltatore per mancato guadagno - Determinazione - Quantificazione sulla base di una percentuale forfettaria presuntiva tratta dalla disciplina dei pubblici appalti - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671702-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

Qualora sia difficile raggiungere una dimostrazione sicura sull'entità del pregiudizio con riferimento ai rapporti giuridici ad esecuzione prolungata, tra i quali ricade l'appalto privato, l'indennizzo spettante all'appaltatore per il danno da mancato guadagno patito a causa del recesso unilaterale del committente può essere quantificato in via equitativa applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieci per cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello maturato per le opere parzialmente realizzate.

Cod. Civ. art. 1671, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)