diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 32519 del 13/12/2025 (Rv. 676484-01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' | Risarcimento del danno - Perdita di "chance" - Giudizio equitativo - Dovere motivazionale del giudice - Indicazione dei parametri - Necessità - Fondamento - Fattispecie. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676484-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA'

In materia di risarcimento del danno per perdita di chance, il giudizio equitativo non può ridursi ad un asserto arbitrario e, pertanto, non solleva il giudice dal dovere di rendere una compiuta motivazione in relazione ai parametri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legittimità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che, riformando la sentenza gravata, aveva quantificato equitativamente il danno applicando per analogia l'aliquota forfettaria e presuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pur non versando in un contratto a esecuzione continuata e senza dare conto dei parametri utilizzati per giungere alla stima).

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1671, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 37 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)