Sez. 2, Sentenza n. 4403 del 04/05/1999 (Rv. 525970 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Parti dell'edificio od opere e manufatti destinati alla preservazione dell'edificio comune dagli agenti atmosferici - Conservazione - Ripartizione delle spese in misura proporzionale al valore delle singole proprietà - Necessità - Ripartizione in misura proporzionale all'uso - Ammissibilità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
Le spese per la difesa delle parti comuni dell'edificio, dagli agenti atmosferici, sono ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi dell'art. 1123, primo comma cod. civ. e non rientrano - invece - fra le spese di cui ai commi secondo e terzo della medesima norma, le quali riguardano le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)