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Sez. 4, Ordinanza n. 45174 del 12/10/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 232823 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Udienza camerale - Previsione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232823-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del P.M., decide de plano.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)