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Sez. 5, Sentenza n. 12623 del 02/03/2006 Cc. (dep. 10/04/2006) Rv. 234548 - 01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE | Opposizione della persona offesa - Dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234548-01

GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - IN GENERE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, ancorché la disciplina dell'archiviazione non preveda, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta del P.M., la fissazione dell'udienza camerale per la decisione, è, comunque, necessario che il giudice si pronunci sull'opposizione dando conto delle ragioni dell'opponente sia pure ai limitati fini della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione, la mancanza della quale determina una violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)