Sez. 5, Sentenza n. 41908 del 03/10/2003 Cc. (dep. 04/11/2003) Rv. 227634 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Procedimento relativo a reati di competenza del giudice di pace - Necessità di fissazione di udienza camerale - Esclusione-Contraddittorio cartolare - Sussistenza - Decisione del giudice "de plano" in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, nel procedimento di competenza del giudice di pace non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del pubblico ministero, decide de plano.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)