Sez. L, Sentenza n. 6809 del 04/06/1992 (Rv. 477546 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto | Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Controdeduzione del lavoratore circa il numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro - Termine - Proponibilità in appello - Divieto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Diritto alla conservazione del posto - Infortuni e malattie - Comporto
Nella controversia promossa dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, la deduzione, da parte del lavoratore medesimo, di un numero di giorni di assenza inferiore a quello indicato dal datore di lavoro convenuto configura non una mera difesa ma una vera e propria controeccezione, la quale, ancorché non soggetta a preclusione ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. in quanto determinata dall'esigenza di contrastare le eccezioni e difese del convenuto, deve tuttavia essere formulata non oltre l'udienza di discussione di cui all'art. 420 cod. civ., ostando alla sua proponibilità in appello il divieto sancito dall'art. 437, secondo comma, dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)