Sez. 1, Sentenza n. 6695 del 24/03/2006 (Rv. 587793 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA | Ricorribilità per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA
I provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, tra cui quelli di collocamento presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, emessi, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel corso del procedimento di adozione, assolvono ad una funzione meramente cautelare e provvisoria, essendo destinati a perdere efficacia con la conclusione di detto procedimento, e restando comunque revocabili e modificabili nel corso di esso. Pertanto, avverso tali provvedimenti, seppure resi dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso decreti del tribunale, deve escludersi l'esperibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)