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Sez. 5, Sentenza n. 2178 del 03/02/2005 (Rv. 579492 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici di interesse storico od artistico - Imponibile - Determinazione - Disciplina ex art. 11, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Applicazione - Immobili adibiti ad uso abitativo o ad uso diverso da quello locativo - Distinzione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579492-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, l'imponibile relativo agli immobili di interesse storico od artistico compresi nel gruppo catastale "A", disciplinato dall'art. 11 della legge n. 413 del 1991, da calcolarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, assoggetta allo stesso trattamento sia gli immobili locati ad uso abitativo sia quelli adibiti ad un uso diverso da quello abitativo.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)