Sez. 5, Sentenza n. 13687 del 22/07/2004 (Rv. 574835 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE | Edifici di interesse storico od artistico - Imponibile - Determinazione - Disciplina ex art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità esclusiva - Artt. 1 ed 8 della legge n. 431 del 1998 - Retroattività - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - DETERMINAZIONE
In tema di imposte sui redditi, l'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere inteso come norma contenente l'esclusiva ed esaustiva disciplina per la fissazione dell'imponibile rispetto agli edifici di interesse storico od artistico, da effettuarsi sempre con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo della zona, a prescindere dalla locazione del bene a canone superiore, senza che, da un lato, su detto regime fiscale possa esplicare alcun effetto il combinato disposto degli artt. 1, comma, 2, lett. a), ed 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (non contenendo tale normativa - inapplicabile nella specie "ratione temporis" - alcuna disposizione cui possa attribuirsi natura interpretativa della norma suindicata), e, dall'altro, il regime medesimo possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 346 del 2003).
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)