diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 82 del 04/11/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151474 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - CONTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL REATO E CONDANNA QUALE AUTORE MEDIATO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151474-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - CONTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL REATO E CONDANNA QUALE AUTORE MEDIATO - LEGITTIMITÀ.*

Il principio della cosiddetta immutabilità dell'accusa non va inteso nel senso di una corrispondenza assoluta fra l'originaria imputazione e la sentenza, perché il processo non può cristallizzarsi sulla formula della prima imputazione, senza tener conto dell'altrimenti inutile attività istruttoria dell'istruttore e dello stesso giudice del dibattimento. L'esigenza che l'art. 477 cod. proc. pen. vuole tutelare è connessa alla salvaguardia sostanziale del diritto di difesa dell'imputato, che non può dirsi violato quando, rimasto immutato il nucleo essenziale e caratterizzante del fatto, egli abbia avuto sicura notizia degli ulteriori elementi emersi attraverso gli Atti contestatori tipici nonché attraverso gli interrogatori e la stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Pertanto, deve escludersi la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. nel caso di successivo addebito del reato ex art. 48 cod. pen. all'imputato di concorso in falsità in Atti, ove si accerti in concreto l'inesistenza di un effettivo pregiudizio del diritto di difesa. Conf., sulla prima parte della massima, nn. 146925, 146913, 146552, 146684, 144523, 144731, 145517; Conf., sulla seconda parte, Cass. 13 ottobre 1969, werner, nn. 144916, 143385, 121014, 118624; contra, Cass. 1 febbraio 1972, tessari.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)