Sez. 3 - , Sentenza n. 30296 del 25/05/2021 Cc. (dep. 03/08/2021) Rv. 281721 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Contrasto su un punto decisivo del tema cautelare – Omessa valutazione da parte del tribunale del riesame della consulenza tecnica di una delle parti – Violazione di legge per mancanza di motivazione – Configurabilità - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)