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Sez. 3, Sentenza n. 28241 del 18/02/2015 Cc. (dep. 03/07/2015) Rv. 264011 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Omesso esame di punti decisivi posti a fondamento del provvedimento di sequestro preventivo - Violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264011-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)