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Sez. 2, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023 Cc. (dep. 11/09/2023) Rv. 285189 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo - Specifiche censure relative al "fumus commissi delicti" - Obbligo del tribunale del riesame di fornire adeguata motivazione - Mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente - Violazione di legge - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285189-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)