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Sez. 6, Sentenza n. 15733 del 05/03/2003 Cc. (dep. 03/04/2003) Rv. 225440 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Mera elencazione di materiale probatorio definito 'autoevidentè - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie in tema di giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2003-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225440-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

È nullo il provvedimento di custodia cautelare motivato, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, con la mera esposizione di materiale probatorio acquisito (nella specie la trascrizione di conversazioni intercettate), apoditticamente definito come 'autoevidentè, senza alcuna argomentazione valutativa di esso (nel ritenere inidonea una siffatta motivazione del provvedimento di riesame, la Corte ha altresì rilevato che tale tecnica espositiva, oltre ad eludere lo scopo principale della motivazione, finisce anche per compromettere, in sede di legittimità, il ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata si trova inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)