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Sez. 5, Sentenza n. 17953 del 24/07/2013 (Rv. 628823 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ | Principio di non retroattività delle leggi tributarie ex art. 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Applicabilità alle leggi anteriormente vigenti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628823-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - RETROATTIVITÀ

In tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, le disposizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 (lo Statuto del contribuente), non hanno efficacia retroattiva, in base al principio di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ., ad eccezione di quelle costituenti attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., in quanto espressione di principi costituzionali vigenti. Ne consegue che anche l'art. 3 della medesima legge, che ha codificato il principio di irretroattività nella materia fiscale, non trova applicazione con riferimento alle leggi anteriormente vigenti. (Fattispecie relativa alla tassazione dei proventi derivanti da attività illecita).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 23, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)