Sez. 5, Sentenza n. 24192 del 13/11/2006 (Rv. 594074 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA | Art. 1 della l. n. 212 del 2000 - Norme interpretative in materia tributaria - Ammissibilità - Limiti - Casi eccezionali - Espressa qualificazione - Necessità - Riferibilità anche a norme interpretative anteriori - Esclusione - Fattispecie in tema di assoggettamento a tassazione dei proventi di attività illecite.
FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - AUTENTICA
L'art. 1, comma secondo, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che in materia tributaria limita a casi eccezionali l'emanazione di norme d'interpretazione autentica, richiedendo inoltre che la natura interpretativa della disposizione risulti da un'espressa qualificazione legislativa, è norma rivolta al legislatore e valevole per il futuro, onde, non avendo carattere retroattivo, non può incidere sulle norme di interpretazione autentica emanate dal legislatore in precedenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura interpretativa dell'art. 14, comma quarto, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che assoggetta ad imposta sui redditi i proventi derivanti da attività illecite, affermando comunque che tale disposizione, ancorché non vincolante rispetto alla precedente disciplina, dettata dagli artt. 1 e 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, costituisce criterio ermeneutico influente al fine di considerare imponibili detti proventi anche nel vigore della normativa anteriore al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 6 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)