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Sez. 5, Sentenza n. 23763 del 20/11/2015 (Rv. 637651 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Compensi agli amministratori delle società - Deducibilità - Nell'anno in cui sono corrisposti - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637651-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, richiamato dal successivo art. 95, comma 1, vigenti "ratione temporis", ed oggi dell'art. 95, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, i compensi spettanti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili nell'anno di esercizio in cui sono corrisposti e non in quello in cui sono deliberati dall'assemblea ex art. 2389 c.c., non potendo rimettersi all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare le deduzioni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 65 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)