Sez. 5, Sentenza n. 24957 del 10/12/2010 (Rv. 615768 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Compensi agli amministratori di società - Deducibilità ex art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Valutazione di congruità da parte dell'Amministrazione finanziaria - Legittimità - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di imposte sul reddito di impresa, l'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) - a differenza del previgente art. 59, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per il quale i compensi ai soci amministratori erano deducibili "nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci" - non contiene alcun riferimento a tabelle od altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilità. Ne consegue che all'Amministrazione non è riconosciuto un potere di valutazione di congruità, salva la possibilità, per l'Erario, od il giudice eventualmente investito della questione, di contrastare manovre elusive della misura dell'imposta facente capo alla società, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, facendo ricorso alla disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 59 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)