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Sez. 3, Sentenza n. 6160 del 14/04/1998 Ud. (dep. 26/05/1998) Rv. 210962 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Estinzione del reato - Condizioni - Congruità dell'oblazione - Certificazione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210962-01

EDILIZIA - IN GENERE

In materia di condono edilizio la dichiarazione di estinzione dei reati consegue all'avvenuto accertamento che la costruzione abusiva che si intende sanare sia stata completata al rustico entro il 31 dicembre 1993, che essa non superi i limiti di volumetria previsti, che la domanda di condono sia stata presentata tempestivamente, che le somme versate siano state correttamente autoliquidate dall'istante, fatto del quale si ha certezza attraverso la certificazione della loro congruità da parte dell'amministrazione competente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)