Sez. 3, Sentenza n. 10182 del 01/10/1997 Ud. (dep. 11/11/1997) Rv. 209121 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Giudice penale - Estinzione del reato - Accertamento dell'intero pagamento dell'oblazione dovuta - Necessità - Attestazione da parte del sindaco dell'integrale pagamento dell'oblazione come quantificata dalla stesso richiedente - Sufficienza - Esclusione - Acquisizione di attestazione relativa alla corrispondenza tra l'oblazione versata e quella dovuta in ragione dell'abuso commesso - Necessità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di condono edilizio e di oblazione speciale, l'autorità giudiziaria, per poter dichiarare l'estinzione del reato, deve verificare non solo l'integrale pagamento dell'oblazione dovuta, ma che questa non sia stata quantificata in modo veritiero e palesemente doloso ovvero non sia stata interamente corrisposta da soggetto legittimato o sulla base di una domanda di condono dolosamente infedele in relazione ad altri elementi. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha precisato che la corretta quantificazione dell'oblazione non può essere automaticamente equiparata a quella dichiarata dal richiedente. È necessario perciò acquisire l'attestazione del sindaco sulla congruità dell'oblazione, ma è altresì necessario che tale attestazione dia conto dell'accertamento effettuato sulla corrispondenza tra la situazione effettiva e quanto dichiarato dall'interessato. La semplice dichiarazione del comune che la somma quantificata dal richiedente è stata effettivamente versata è irrilevante ai fini delle verifiche richieste all'autorità giudiziaria e impone perciò il rinvio degli atti al giudice di merito per una nuova valutazione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 35 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)