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Sez. 3, Sentenza n. 46384 del 25/11/2008 Ud. (dep. 17/12/2008) Rv. 241802 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Oblazione - Versamento insufficiente - Preclusione dell'effetto estintivo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2008-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241802-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di condono edilizio, la mancata corrispondenza tra l'importo versato a titolo d'oblazione e quello effettivamente dovuto non determina la decadenza dal diritto ad ottenere la definizione dell'illecito edilizio ai sensi del combinato disposto dei commi 32 e 36 dell'art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. con mod. nella L. 24 novembre 2003, n. 326), salva l'ipotesi in cui quanto versato sia irrisorio al punto da potersi ritenere il pagamento inesistente. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che il termine di decadenza indicato dalla normativa sul condono edilizio si riferisce sia alla presentazione della domanda di condono che al pagamento della somma dovuta a titolo d'anticipazione dell'oblazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 32 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 32 com. 36 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/01/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)