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Sez. 3, Sentenza n. 377 del 15/02/1971 (Rv. 349952 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - CONVIVENZA NELLA STESSA CASA DEL DEBITORE ESECUTATO E DEL TERZO OPPONENTE - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA PIGNORATA DA PARTE DEL TERZO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349952-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - CONVIVENZA NELLA STESSA CASA DEL DEBITORE ESECUTATO E DEL TERZO OPPONENTE - PROVA DELL'ACQUISTO DELLA PROPRIETA DELLA COSA PIGNORATA DA PARTE DEL TERZO - SUFFICIENZA.*

Nel caso in cui terzo opponente e debitore esecutato, convivendo nella stessa casa, si trovano in eguale relazione materiale con la cosa pignorata, viene meno ogni ragione per ritenere prevalente, rispetto alla predetta cosa, la posizione del debitore esecutato, onde, in tal caso, la prova che nei modi di legge il terzo fornisce di avere acquistato la proprieta dei beni pignorati e sufficiente a vincere la presunzione di appartenenza dei medesimi al debitore. (Conf 1780'69, mass n 340846' 3999'68, mass n 337577' 359'68, mass n 331327).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)