diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2084 del 23/06/1972 (Rv. 359294 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - LIMITAZIONI PROBATORIE EX ART 621 COD PROC CIV - APPLICABILITA AL CONIUGE - OGGETTO DELLA PROVA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1972-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359294-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - MOGLIE DEL DEBITORE - LIMITAZIONI PROBATORIE EX ART 621 COD PROC CIV - APPLICABILITA AL CONIUGE - OGGETTO DELLA PROVA - DIFFERENZE.*

Le limitazioni probatorie previste dall'art 621 cod proc civ sussistono anche a carico del coniuge del debitore. La sola differenza rispetto agli altri terzi riguarda non il modo, ma l'oggetto della prova, poiche l'opponente che conviva con il debitore, trovandosi con lui nella stessa relazione materiale rispetto alle cose pignorate, ha solo l'Onere di provare di averne acquistata la proprieta, non anche di dimostrare l'attualita del suo diritto. (V 377'71, mass n 349952; 1780'69, mass n 340846).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)