Sez. 5, Sentenza n. 14030 del 17/06/2009 (Rv. 608675 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Richiesta di rimborso di imposta versata in eccedenza - Deposito di una fideiussione - Effetto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA pagata in eccedenza, non ha efficacia interruttiva della prescrizione del relativo diritto il deposito da parte del contribuente di una fideiussione, che, avendo finalità di garantire la richiesta di un credito precedentemente avanzato, manifesta la mera intenzione di esercitare il diritto spettante al depositante, ma non rientra tra le cause di interruzione della prescrizione indicate dagli artt. 2943 e 2944 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)