Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4799 del 28/02/2014 (Rv. 629987 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Istanza di rimborso - Richiesta dell'Amministrazione di prestazione di garanzia fideiussoria - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA, l'atto con cui l'amministrazione richieda al contribuente, che abbia presentato la corrispondente istanza ex art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vigente "ratione temporis", anche la prestazione di una garanzia fideiussoria implica inequivocabilmente, benché tacitamente, l'ammissione della pretesa creditoria, con effetti interruttivi della prescrizione ex art. 2944 cod. civ., a differenza della mera richiesta di documentazione che, effettuata al fine di verificare la fondatezza della pretesa stessa, difetta del requisito dell'univocità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)