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Sez. 1, Sentenza n. 8344 del 13/11/1987 (Rv. 455914 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE DELL'IMMOBILE - DETERMINAZIONE CRITERI - PREGIUDIZIO PER LA PORZIONE DI FONDO NON OCCUPATA - RISARCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455914-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - ILLEGITTIMITÀ - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - VALORE DELL'IMMOBILE - DETERMINAZIONE CRITERI - PREGIUDIZIO PER LA PORZIONE DI FONDO NON OCCUPATA - RISARCIBILITÀ.*

Al fine della liquidazione del danno, in favore del proprietario del fondo illegittimamente occupato ed irreversibilmente acquisito nella realizzazione di opera pubblica, si deve fare riferimento al valore dell'immobile al momento di detta occupazione, tenendo quindi conto dei preesistenti limiti di edificabilità, non anche di quelli che insorgano per effetto dell'esecuzione di detta opera, e, pertanto, nel caso di opera stradale, deve essere riconosciuto anche il pregiudizio che la porzione residua del bene subisca per l'inedificabilità imposta sulle zone latistanti alla Sede stradale dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765. (V 4078/85, mass n 441601; (V 5800/78, mass n 395616).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)