diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7858 del 19/05/2003 (Rv. 563328 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Combinato disposto degli artt. 6, comma nono, lett. c) del D.L. n. 338 del 1989 e 4, nono comma, del D.L. n.515 del 1995 - Omissioni contributive da parte di impresa industriale per effetto di corresponsione di retribuzioni inferiori ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Condono - Effetti sia per le evasioni contributive sia per le omissioni retributive - Perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563328-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

Dal combinato disposto degli artt. 6, nono comma, lett. c) del D.L. 9.10.1989, n.338, convertito in legge 7.12.1989, n.389, e 4, nono comma, del D.L. 4.12.1995, n. 515 - non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, secondo comma, della legge 28.11.1996, n. 608, si desume che la regolarizzazione contributiva, conseguente al condono previdenziale, impedisce la perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, nonostante l'avvenuto pagamento di retribuzioni inferiori ai minimi risultanti dai contratti collettivi di categoria: ne consegue che in caso di irrogazione di sanzioni amministrative ad un'impresa industriale (avente diritto, in astratto, al suddetto beneficio della fiscalizzazione), per omissioni contributive derivanti dalla corresponsione ai dipendenti di retribuzioni inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria, la avvenuta regolarizzazione conseguente a condono previdenziale della situazione contributiva ha effetto non soltanto per i contributi evasi, ma anche per le differenze omesse, tanto da mettere in condizione l'impresa di continuare a fruire del beneficio in questione.

Riferimenti normativi: Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legge 04/12/1995 num. 515, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)