Sez. 3, Sentenza n. 19562 del 19/12/2003 (Rv. 569113 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI | Comune - Controversie - Conferimento del mandato al difensore - Da parte del sindaco - Firma - Illeggibilità - Conseguenze - Inammissibilità - Condizioni e limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - SOCIETÀ E ALTRI ENTI
L'atto giudiziario presentato dal difensore nominato dal sindaco di un comune mediante l'apposizione di firma illegibile sull'atto di conferimento della procura incorre nella sanzione processuale della inammissibilità se il nome e la qualità del sindaco, nella veste di rappresentante del comune, non sia desumibile da un atto, di data certa, anteriore al conferimento del mandato, come la delibera della giunta comunale di autorizzazione del Sindaco medesimo a costituirsi in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)