Sez. U, Sentenza n. 5323 del 16/03/2004 (Rv. 571203 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Ricorso proposto da Ente Pubblico - Mancata indicazione nominativa, nell'intestazione del ricorso, della persona fisica conferente la procura - Conseguenze - Nullità della procura - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel caso di ricorso per Cassazione proposto da un ente pubblico, la mancata indicazione nell'intestazione del ricorso della persona fisica che ha conferito la procura, in qualità di legale rappresentante dell'ente stesso, comporta la nullità della procura solo quando la persona fisica del conferente non vi sia nominativamente indicata e la sottoscrizione autenticata sia illeggibile (di maniera che non sia possibile accertare la provenienza dell'atto), mentre quando non è contestata la possibilità di un riscontro che consenta di identificare, attraverso l'esame della sottoscrizione apposta dalla parte, la persona fisica che riveste l'anzidetta qualità, la sua mancata indicazione nominativa nel ricorso perde ogni rilievo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)