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Sez. 1, Sentenza n. 1450 del 28/06/1982 Cc. (dep. 07/08/1982) Rv. 154914 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - SOSPENSIONE O REVOCA - CONDIZIONI OGGETTIVE RICHIESTE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CESSAZIONE - COLPA DEL CONDANNATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVI.*
Stato
decisa il 1982-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154914-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REGIME DI SEMILIBERTÀ - SOSPENSIONE O REVOCA - CONDIZIONI OGGETTIVE RICHIESTE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - CESSAZIONE - COLPA DEL CONDANNATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVI.*

La revoca del beneficio della semilibertà è giustificata dal venir meno delle condizioni oggettive per le quali, presenti gli altri presupposti, è stato concesso tale trattamento, e ciò anche quando il condannato non ne abbia colpa in quanto, diversamente, egli verrebbe a fruire di un beneficio senza causa, cioè senza lo svolgimento dell'attività utile al suo reinserimento sociale.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)