Sez. 1, Sentenza n. 816 del 27/03/1990 Cc. (dep. 13/04/1990) Rv. 184062 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - PRESUPPOSTI E NATURA.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - SEMILIBERTÀ - REVOCA - PRESUPPOSTI E NATURA.*
La revoca della semilibertà, nell'ipotesi in cui l'esperimento risulti negativo, non ha finalità punitive, ma più semplicemente si fonda sulla constatazione dell'insufficienza dei progressi compiuti dal condannato di porsi in relazione proficua con il regime di semilibertà e sull'assenza di condizioni che attribuiscano allo svolgimento della vita fuori dell'istituto carcerario capacità di determinare un graduale reinserimento del soggetto nella società. Legittimamente, pertanto, il giudice dispone la revoca della misura se accerta che i comportamenti del semilibero denunziano che lo stesso, nel corso del trattamento penitenziario, non ebbe a progredire in misura sufficiente per affrontare il regime di semilibertà e che l'ambiente personale e sociale, in cui il soggetto trascorre parte della giornata, non è favorevole per realizzare il graduale reinserimento che la concessione del beneficio si prefiggeva. (V mass n 154914; (Conf mass n 177223; (Conf mass n 167032).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)