Sez. 1, Sentenza n. 1059 del 07/05/1984 Cc. (dep. 01/06/1984) Rv. 164596 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTÀ - ASSENZA MOMENTANEA DEL CONDANNATO DAL LUOGO ASSEGNATOGLI - REVOCA DEL BENEFICIO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - BENEFICIO DELLA SEMILIBERTÀ - ASSENZA MOMENTANEA DEL CONDANNATO DAL LUOGO ASSEGNATOGLI - REVOCA DEL BENEFICIO - INSUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
La semplice e momentanea assenza del condannato dal luogo assegnatogli non è di per se sufficiente a giustificare la revoca del regime di semilibertà. A tal fine va accertato dal giudice se la violazione sia tale, in relazione a tutte le circostanze di essa, al comportamento complessivo del condannato ed alle cause che l'hanno determinata, a poter far ritenere che il condannato non sia idoneo al trattamento e che quindi l'esperimento abbia avuto esito negativo. (V mass n 150036; (V mass n 154914).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)