Sez. 2 - , Sentenza n. 11112 del 04/02/2020 Cc. (dep. 01/04/2020) Rv. 278525 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Deposito dell’ordinanza - Scadenza in giorno festivo - Proroga al giorno successivo non festivo - Operatività - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di riesame di misure cautelari personali, la scadenza in giorno festivo del termine di trenta giorni - differibile fino a quarantacinque giorni - dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, entro il quale il tribunale deve depositare la propria ordinanza ne comporta, ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. ed in difetto di deroga espressa, la proroga di diritto al giorno successivo non festivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)