Sez. 1 - , Sentenza n. 4088 del 06/02/2018 Cc. (dep. 28/01/2019) Rv. 275131 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione sulla richiesta di riesame e successiva ordinanza del tribunale ex art. 309 cod. proc. pen. - Termine per il deposito - "Dies a quo" - Individuazione - Data del deposito del dispositivo in cancelleria.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In materia di riesame delle misure coercitive, il termine di trenta giorni dalla decisione (differibile a quarantacinque), entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza che definisce il relativo procedimento incidentale, decorre dalla pubblicazione del dispositivo, integrata dal deposito attestato dalla cancelleria, e non dalla data di deliberazione in camera di consiglio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)