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Sez. 5, Sentenza n. 54261 del 17/10/2016 Cc. (dep. 21/12/2016) Rv. 268818 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Ordinanza del tribunale del riesame emessa ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. - Termine per il deposito - "Dies a quo" - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268818-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 16/04/2015 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)