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Sez. 3, Sentenza n. 36319 del 05/07/2001 Cc. (dep. 09/10/2001) Rv. 220031 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione criminosa - Medesima indole dei reati - Individuazione - Identità di fattispecie - Necessità - Esclusione - Identità di natura in relazione all'oggetto giuridico ed alle modalità esecutive - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220031-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, la prognosi negativa derivante dalla pregressa commissione di reati della stessa indole - art. 274, lett.c) del cod. proc.pen. - sussiste anche in presenza di fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del tribunale del riesame che aveva escluso sussistere analogia di indole fra i pregressi episodi di rapina impropria e il reato di violenza sessuale per cui era stata emessa la misura coercitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)