Sez. 5, Sentenza n. 52301 del 14/07/2016 Cc. (dep. 09/12/2016) Rv. 268444 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione criminosa - Medesima indole dei reati - Individuazione - Identità di fattispecie - Necessità - Esclusione - Identità di natura in relazione all'oggetto giuridico ed alle modalità esecutive - Configurabilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive. (Fattispecie in cui la S.C. ha considerato "della stessa specie", agli effetti di cui all'art. 274 lett. c), il reato di bancarotta documentale e quello di uso di atto falso, che l'imputato aveva commesso per coprire condotte di distrazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Pen. art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)