Sez. 3, Sentenza n. 27071 del 24/04/2015 Cc. (dep. 26/06/2015) Rv. 263815 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Termine per la presentazione dell'istanza ex art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - Diritto intertemporale - Dichiarazione di apertura del dibattimento giĆ intervenuta al momento dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Preclusione della richiesta di applicazione della messa alla prova - Sussistenza.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi della L. 28 aprile 2014, n. 67, deve ritenersi tardiva - in assenza di una specifica disciplina transitoria - l'istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia anteriore all'entrata in vigore della predetta L. n. 67.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)