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Sez. 7, Ordinanza n. 1025 del 14/12/2017 Cc. (dep. 12/01/2018) Rv. 272243 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272243-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui non contempla, in relazione al giudizio di appello, la possibilità per l'imputato che abbia commesso il reato prima dell'entrata in vigore dell'art. 168 bis - cod. pen., di avvalersi della sospensione del procedimento con messa alla prova, considerata l'intrinseca dimensione processuale dell'istituto in questione e l'ampia discrezionalità del legislatore nel determinare la disciplina temporale di nuovi istituti processuali, con la conseguenza che le relative scelte, ove non siano manifestamente irragionevoli, si sottraggono a censure di legittimità costituzionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)