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Sez. 6, Sentenza n. 47587 del 22/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014) Rv. 261255 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione con messa alla prova - Termine finale di presentazione dell'istanza ex art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - Diritto intertemporale - Preclusione della richiesta di applicazione della messa alla prova nei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261255-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis com. 2 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)