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Sez. 2, Sentenza n. 6798 del 30/01/2025 Ud. (dep. 19/02/2025) Rv. 287552-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Rinvio del processo su richiesta della difesa senza opposizione delle altre parti - Effetto sospensivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287552-02

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta, ex art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., la sospensione del termine di prescrizione per l'intera durata del differimento, a prescindere dalle ragioni fondanti la richiesta e indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione del Pubblico ministero o della parte civile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la prescrizione fosse maturata in epoca antecedente alla decisione di appello, attesi i molteplici rinvii in precedenza richiesti dal difensore, concessi con il consenso del Pubblico Ministero condizionato alla sospensione del termine di prescrizione ed in assenza di opposizione, sul punto, della difesa, erroneamente indicati nei verbali delle udienze come "termini a difesa", stante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 108 cod. proc. pen.).

Cod. Pen. art. 159 com. 1 lett. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)