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Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016 Cc. (dep. 29/02/2016) Rv. 266469 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione - Richiesta su istanza di parte per ragioni diverse dal legittimo impedimento - Durata - Limite massimo dei sessanta giorni - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266469-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il provvedimento di rinvio del processo disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 36, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)