Sez. 2, Sentenza n. 28081 del 12/06/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264288 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione - Cause - Rinvio del dibattimento su concorde richiesta dell'imputato e della parte civile - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese (di imputato e di parte civile), nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all'art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell'udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall'imputato o dal suo difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)